10 Giugno 2022
INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI E ALTRE CATEGORIE
Gli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 introducono un’indennità una tantum di 200,00 euro in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, e percettori di trattamenti a sostegno del redditoL’indennità viene erogata:
- al ricorrere delle condizioni previste dalle norme;
- in alcuni casi in via automatica e in altri dietro domanda da parte dell’interessato;
- per il tramite del datore di lavoro o direttamente dall’INPS, in base alla categoria interessata.
INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI
L’art. 31 del DL 50/2022 riconosce un’indennità di 200,00 euro ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1 co. 121 della L. 30.12.2021 n. 234 (norma che ha introdotto, per il 2022, l’esonero dello 0,8% della quota IVS a carico dei lavoratori dipendenti – escluso quello domestico – la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima).
Il lavoratore:
L’art. 31 del DL 50/2022 riconosce un’indennità di 200,00 euro ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1 co. 121 della L. 30.12.2021 n. 234 (norma che ha introdotto, per il 2022, l’esonero dello 0,8% della quota IVS a carico dei lavoratori dipendenti – escluso quello domestico – la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima).
Il lavoratore:
- non deve essere titolare dei trattamenti di cui all’art. 32 del DL 50/2022;
- deve aver beneficiato – nel primo quadrimestre dell’anno 2022 – dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a suo carico.
L’indennità è riconosciuta:
- una sola volta, anche nel caso in cui il lavoratore risulti titolare di più rapporti di lavoro;
- per il tramite del datore di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022;
- in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32 co. 1 e 18 del DL 50/2022.
Recupero da parte del datore di lavoro
Il datore di lavoro recupera quanto anticipato al proprio dipendente mediante la denuncia contributiva mensile, secondo le indicazioni che fornirà l’INPS.
INDENNITÀ UNA TANTUM PER I PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE
L’art. 32 del DL 50/2022 introduce un’indennità una tantum di 200,00 euro in favore delle seguenti categorie di soggetti:
Il datore di lavoro recupera quanto anticipato al proprio dipendente mediante la denuncia contributiva mensile, secondo le indicazioni che fornirà l’INPS.
INDENNITÀ UNA TANTUM PER I PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE
L’art. 32 del DL 50/2022 introduce un’indennità una tantum di 200,00 euro in favore delle seguenti categorie di soggetti:
- pensionati e titolari di altre prestazioni sociali;
- lavoratori domestici;
- percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c.;
- lavoratori beneficiari delle indennità ex art. 10 co. 1-9 del DL 41/2021 e art. 42 del DL 73/2021;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- percettori di reddito di cittadinanza.
L’indennità spetta al ricorrere di specifiche condizioni, che differiscono in base al soggetto destinatario.
Tempi di erogazione
Ad esclusione dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei percettori di reddito di cittadinanza, che percepiranno il bonus con la mensilità di luglio 2022, per le altre categorie di soggetti le indennità saranno erogate successivamente all’invio della denuncia contributiva mensile dei datori di lavoro ex art. 31 co. 4 del DL 50/2022.
INCOMPATIBILITÀ E IRRILEVANZA AI FINI FISCALI
Le indennità previste dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 non costituiscono reddito ai fini fiscali e non sono tra loro compatibili.
Nello specifico, per i lavoratori dipendenti che percepiscono l’indennità di cui all’art. 31 e i pensionati che beneficiano di quella di cui all’art. 32 co. 1, l’importo di 200,00 euro una tantum non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.
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