07 Giugno 2022
DETRAZIONI EDILIZIE
Ultime novità ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscaliDetrazioni “edilizie” - imprese che effettuano i lavori - Certificazione SOA
Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, dall’1.1.2023 al 30.6.2023, per i lavori di importo superiore a 516.000,00 euro, relativi agli interventi che beneficiano del superbonus o agli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo, di cui al co. 2 dell’art. 121 del DL 34/2020, l’esecuzione deve essere affidata:
Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, dall’1.1.2023 al 30.6.2023, per i lavori di importo superiore a 516.000,00 euro, relativi agli interventi che beneficiano del superbonus o agli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo, di cui al co. 2 dell’art. 121 del DL 34/2020, l’esecuzione deve essere affidata:
- a imprese, o a imprese subappaltatrici, che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, sono in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del DLgs. 50/2016;
- a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o a imprese subappaltatrici che al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, hanno sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.
Le suddette disposizioni non si applicano:
- ai lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022);
- ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c., anteriore al 21.5.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022).
Possesso della certificazione SOA
Dall’1.7.2023, invece, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, “l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
In sostanza, quindi, per i lavori superiori a 516.000,00 euro, nei primi sei mesi del 2023 le imprese a cui vengono affidati i lavori edilizi possono non aver ancora ottenuto la certificazione ma devono averne fatto richiesta, mentre dall’1.7.2023 dette imprese devono obbligatoriamente aver ottenuto la certificazione affinché il committente possa non soltanto beneficiare del superbonus, ma possa anche optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione a tutti gli interventi “optabili” previsti dall’art. 121 co. 2 del DL 34/2020.
Detrazioni “edilizie” - Interventi edili iniziati dal 28.5.2022 -Indicazione del CCNL applicato dal datore di lavoro
Per i lavori che iniziano dal 28.5.2022, l’art. 1 co. 43-bis della L. 234/2021 prevede che per beneficiare delle detrazioni per interventi “edilizi” venga indicato il contratto collettivo applicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Il nuovo adempimento riguarda i benefici previsti dagli artt. 119 (superbonus), 119-ter (c.d. “bonus barriere al 75%”), 120 (credito d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro) e 121 del DL 34/2020 (interventi per i quali è possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo), nonché quelli previsti dall’art. 16 co. 2 del DL 63/2013 (c.d. “bonus mobili”), dall’art. 1 co. 12 della L. 205/2017 (c.d. “bonus verde”) e dall’art. 1 co. 219 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”), nel caso in cui le opere siano di importo complessivamente superiore a 70.000,00 euro.
Dal punto di vista degli interventi agevolati assoggettati alla predetta condizione rientrano soltanto i “lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” il cui importo è “complessivamente superiore a 70.000 euro”. L’unica modifica apportata dall’art. 23-bis del DL 21/2022 convertito che potrebbe avere un impatto sostanziale rispetto al testo previgente potrebbe essere l’aggiunta dell’avverbio “complessivamente”.
Dall’1.7.2023, invece, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, “l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
In sostanza, quindi, per i lavori superiori a 516.000,00 euro, nei primi sei mesi del 2023 le imprese a cui vengono affidati i lavori edilizi possono non aver ancora ottenuto la certificazione ma devono averne fatto richiesta, mentre dall’1.7.2023 dette imprese devono obbligatoriamente aver ottenuto la certificazione affinché il committente possa non soltanto beneficiare del superbonus, ma possa anche optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione a tutti gli interventi “optabili” previsti dall’art. 121 co. 2 del DL 34/2020.
Detrazioni “edilizie” - Interventi edili iniziati dal 28.5.2022 -Indicazione del CCNL applicato dal datore di lavoro
Per i lavori che iniziano dal 28.5.2022, l’art. 1 co. 43-bis della L. 234/2021 prevede che per beneficiare delle detrazioni per interventi “edilizi” venga indicato il contratto collettivo applicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Il nuovo adempimento riguarda i benefici previsti dagli artt. 119 (superbonus), 119-ter (c.d. “bonus barriere al 75%”), 120 (credito d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro) e 121 del DL 34/2020 (interventi per i quali è possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo), nonché quelli previsti dall’art. 16 co. 2 del DL 63/2013 (c.d. “bonus mobili”), dall’art. 1 co. 12 della L. 205/2017 (c.d. “bonus verde”) e dall’art. 1 co. 219 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”), nel caso in cui le opere siano di importo complessivamente superiore a 70.000,00 euro.
Dal punto di vista degli interventi agevolati assoggettati alla predetta condizione rientrano soltanto i “lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” il cui importo è “complessivamente superiore a 70.000 euro”. L’unica modifica apportata dall’art. 23-bis del DL 21/2022 convertito che potrebbe avere un impatto sostanziale rispetto al testo previgente potrebbe essere l’aggiunta dell’avverbio “complessivamente”.
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