31 Maggio 2022
REGIME DEGLI IMPATRIATI PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI
L’art. 12-quater del DL 21/2022 convertito dispone che il regime degli impatriati non trovi applicazione per i rapporti di lavoro sportivo regolati dalla L. 23.3.81 n. 91 (recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti) e dal DLgs. 28.2.2021 n. 36 (riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo).
Nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 16 del DLgs. 147/2015, l’agevolazione può trovare applicazione esclusivamente nelle seguenti ipotesi normativamente previste:
Nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 16 del DLgs. 147/2015, l’agevolazione può trovare applicazione esclusivamente nelle seguenti ipotesi normativamente previste:
- nel caso in cui i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l’anno 1990, può accedere al beneficio il contribuente che abbia compiuto il ventesimo anno di età e con un reddito superiore a 1.000.000,00 di euro;
- nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l’anno 1990, può accedere al beneficio il contribuente che abbia compiuto il ventesimo anno di età e con un reddito complessivo superiore a 500.000,00 euro.
Non si applicano, in ogni caso, le disposizioni relative alla maggiorazione della detassazione, spettanti nel caso di almeno tre figli minorenni o a carico (art. 16 co. 3-bis quarto periodo del DLgs. 147/2015), nonché nel caso di trasferimento nel Mezzogiorno d’Italia (art. 16 co. 5-bis).
Misura dell’agevolazione
Al ricorrere delle richiamate circostanze i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.
Versamento del contributo
L’esercizio dell’opzione in esame comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.
I criteri e le modalità di attuazione saranno definiti da un successivo DPCM.
Decorrenza e rapporti pregressi
Le nuove regole si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (periodo d’imposta in corso al 21.5.2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022).
Le precedenti disposizioni rimangono applicabili per i redditi derivanti dai rapporti in essere alla suddetta data del 21.5.2022 e fino alla loro naturale scadenza.
Misura dell’agevolazione
Al ricorrere delle richiamate circostanze i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.
Versamento del contributo
L’esercizio dell’opzione in esame comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.
I criteri e le modalità di attuazione saranno definiti da un successivo DPCM.
Decorrenza e rapporti pregressi
Le nuove regole si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (periodo d’imposta in corso al 21.5.2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022).
Le precedenti disposizioni rimangono applicabili per i redditi derivanti dai rapporti in essere alla suddetta data del 21.5.2022 e fino alla loro naturale scadenza.
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