30 Maggio 2022
FATTURE DA FORNITORI ESTERI
DAL 1 LUGLIO 2022 OBBLIGO DI AUTOFATTURA/INTEGRAZIONE ELETTRONICAA partire dal 01 luglio 2022, è previsto che i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia siano comunicati trasmettendo al Sistema di Interscambio file XML utilizzando, a seconda dei casi, i codici TD17, TD18 o TD19
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisti di beni intraUE
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72
La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali sia presente una bolletta doganale.
Verifica dei termini di registrazione e adempimento degli obblighi
Le nuove modalità di invio dei dati, mediante Sdi, delle operazioni passive che intercorrono con soggetti non stabiliti in Italia richiedono di prestare attenzione ai termini di registrazione, distinguendo le ipotesi di:
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisti di beni intraUE
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72
La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali sia presente una bolletta doganale.
Verifica dei termini di registrazione e adempimento degli obblighi
Le nuove modalità di invio dei dati, mediante Sdi, delle operazioni passive che intercorrono con soggetti non stabiliti in Italia richiedono di prestare attenzione ai termini di registrazione, distinguendo le ipotesi di:
- acquisti da soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Ue: il cessionario o committente nazionale è tenuto ad annotare le fatture ricevute da soggetti Ue (e integrate con l’imposta secondo l’aliquota applicabile), nel registro delle vendite, “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente”. Le fatture saranno annotate anche nel registro degli acquisti, entro il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA. L'acquirente residente di beni o servizi ceduti da un soggetto IVA stabilito nella UE che non riceve la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve, entro il giorno 15 del mese successivo, emettere l'autofattura in unico esemplare evidenziando anche il numero di identificazione IVA del fornitore.
- acquisti da soggetti stabiliti al di fuori dell’Ue: gli adempimenti da porre in essere non sono legati al momento di ricezione del documento del fornitore extra Ue ma dipendono dal momento di effettuazione dell’operazione. La relativa autofattura andrà quindi emessa nei termini previsti per le operazioni nazionali, e quindi entro i successivi 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Tale momento è individuabile per i beni mobili nel momento di consegna o spedizione e per i beni immobili con la data di stipula dell’atto. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, “generiche”, il momento rilevante per emissione ed invio allo SDI dell’autofattura dipende dal momento di ultimazione del servizio.
ABOLIZIONE ESTEROMETRO TRIMESTRALE – NUOVI OBBLIGHI
Tale novità interessa le modalità di gestione della fatturazione attiva e passiva nei rapporti con l’estero.
Era stata inizialmente programmata l’abolizione dell’esterometro a partire dal 1 gennaio 2022. Con un emendamento approvato in sede di conversione in legge del cd. Decreto fisco-lavoro è stato tuttavia previsto che:
Era stata inizialmente programmata l’abolizione dell’esterometro a partire dal 1 gennaio 2022. Con un emendamento approvato in sede di conversione in legge del cd. Decreto fisco-lavoro è stato tuttavia previsto che:
- viene posticipato dal 1 gennaio 2022 al 1 luglio 2022, l’abolizione dell’attuale comunicazione delle operazioni poste in essere con l’estero (c.d. esterometro);
- viene previsto che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1 luglio 2022 la trasmissione dei dati avvenga tramite SDI.
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