29 Aprile 2022
DECRETO UCRAINA - PRINCIPALI NOVITÀ
Mediante il DL 21.3.2022 n. 21, pubblicato sulla G.U. 21.3.2022 n. 67, sono state emanate misure urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina (c.d. decreto “Ucraina”)Fra le principali novità si segnala:
- per il 2022, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore;
- per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, è stato introdotto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022;
- il riconoscimento alle imprese turistico-ricettive di un credito d’imposta pari al 50% dell’importo versato per la seconda rata dell’IMU per l’anno 2021, di cui all’art. 1 co. 738 - 783 della L. 160/2019, a condizione che gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell’IMU 2021 siano accatastati in D/2, che negli stessi venga gestita la relativa attività ricettiva dal gestore che è anche il proprietario e che l’attività abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019;
- un credito d’imposta per le imprese con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle energivore), pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022;
- un credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas ex art. 5 del DL 17/2022, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022;
- l’incremento della misura dei crediti d’imposta per il secondo trimestre 2022 per le imprese energivore (dal 20% al 25%) e a forte consumo di gas (dal 15% al 20%);
- la previsione, per i crediti d’imposta per le imprese energivore (relativi sia al primo sia al secondo trimestre 2022) e gasivore, del limite di utilizzabilità in compensazione entro il 31.12.2022, e della facoltà di cessione, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus edilizi”;
- la possibilità di rinegoziare e ristrutturare i mutui agrari in essere al 22.3.2022, prolungando il periodo di rimborso fino a 25 anni e con possibilità di accedere alla garanzia gratuita prestata dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
- una garanzia rilasciata da SACE, fino al 90% dell’importo del finanziamento, per i finanziamenti a favore di imprese energivore di interesse strategico nazionale e per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all’industria siderurgica;
- si riconosce ai datori di lavoro che non possono più beneficiare della CIGO per esaurimento dei limiti di durata, un ulteriore trattamento per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31.12.2022, mentre per determinate categorie di datori di lavoro (agenzie e tour operator, stabilimenti termali, ecc.) rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e FIS si riconoscono ulteriori trattamenti per un massimo di 8 settimane fino al 31.12.2022. Inoltre, dal 22.3.2022 al 31.5.2022, determinate categorie di datori di lavoro (appartenenti ai settori della siderurgia, legno, ceramica, automotive e agroindustria) sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale;
- si estende l’esonero ex art. 1 co. 119 della L. 234/2021 anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale da imprese in crisi nei 6 mesi precedenti e ai lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle suddette imprese.
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