03 Marzo 2022
CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO
L’art. 5 del DL 4/2022 prevede l’applicabilità del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, limitatamente alle imprese del settore turistico, in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, adattando le condizioni agevolative al nuovo periodo di riferimento.
L’efficacia della misura è espressamente condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.
L’efficacia della misura è espressamente condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.
CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI - ELEMENTI ESSENZIALI
Si ricorda che il credito d’imposta locazioni, di cui all’art. 28 del DL 34/2020:
- riguardava i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente;
- era pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati all’attività, ovvero al 30% in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili destinati alle medesime attività;
- richiedeva che i conduttori avessero subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (salvo limitate eccezioni concernenti i soggetti c.d. “calamitati” e i soggetti che abbiano iniziato l’attività dall’1.1.2019).
Settore turismo
Per il settore turismo, il credito d’imposta in esame aveva già assunto una fisionomia particolare, in virtù di alcune norme speciali. In particolare:
Per il settore turismo, il credito d’imposta in esame aveva già assunto una fisionomia particolare, in virtù di alcune norme speciali. In particolare:
- le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, hanno potuto godere del credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL 34/2020 da marzo (aprile se stagionali) 2020, fino al 31.7.2021 (cui ora si aggiungono tre ulteriori mesi nel 2022);
- per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta a prescindere dai ricavi del periodo precedente;
- per le strutture turistico ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50% del canone.
CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI PER I PRIMI TRE MESI DEL 2022 PER IL SETTORE TURISTICO
L’art. 5 del DL 4/2022 prevede che il credito d’imposta in esame spetta alle imprese del settore turistico, con le modalità ed alle condizioni indicate dall’art. 28 del DL 34/2020 in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Con riferimento ai primi tre mesi del 2022, il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti aventi diritto abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Autorizzazione europea
L’efficacia della misura è espressamente condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.
A seguito dell’autorizzazione europea, le imprese del settore turistico potranno godere di un credito d’imposta (nella misura del 60%, del 30% o del 50% a seconda dei casi):
Con riferimento ai primi tre mesi del 2022, il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti aventi diritto abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Autorizzazione europea
L’efficacia della misura è espressamente condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.
A seguito dell’autorizzazione europea, le imprese del settore turistico potranno godere di un credito d’imposta (nella misura del 60%, del 30% o del 50% a seconda dei casi):
- per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati all’attività o di affitto d’azienda (comprensiva di immobili destinati all’attività) versati con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;
- a prescindere dall’ammontare di ricavi o compensi registrati;
- purché abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Aiuti di Stato
Il credito d’imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
L’art. 5 del DL 4/2022 precisa che, a tal fine, gli “operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione”.
Per quanto concerne la Sezione 3.1, con riferimento al credito per il turismo per i mesi da gennaio a marzo 2022, dovrebbe applicarsi la soglia di 2,3 milioni di euro, che riguarda gli aiuti concessi dall’1.1.2022.
Il credito d’imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
L’art. 5 del DL 4/2022 precisa che, a tal fine, gli “operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione”.
Per quanto concerne la Sezione 3.1, con riferimento al credito per il turismo per i mesi da gennaio a marzo 2022, dovrebbe applicarsi la soglia di 2,3 milioni di euro, che riguarda gli aiuti concessi dall’1.1.2022.
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