22 Novembre 2021
DECRETO "ANTIFRODE" (D.L. 11/11/2021 n. 157)
NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 12/11/2021COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE PER LO SCONTO/CESSIONE DEL CREDITO CON VISTO DI CONFORMITÀ E CONGRUITÀ DELLE SPESE.
L’art. 1 co. 1 lett. b) del DL 157/2021 introduce, in particolare, all’art. 121 del DL 34/2020 il nuovo co. 1-ter, ai sensi del quale, nel caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, si prevede:
L’art. 1 co. 1 lett. b) del DL 157/2021 introduce, in particolare, all’art. 121 del DL 34/2020 il nuovo co. 1-ter, ai sensi del quale, nel caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, si prevede:
1. l’estensione del visto di conformità (sino a oggi richiesto solo con riguardo alle opzioni relative a detrazioni “edilizie” spettanti in misura superbonus 110%) a tutte le opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020 (cd. “cessione del credito” o “sconto in fattura”), comprese dunque quelle relative a detrazioni “edilizie” diverse dal superbonus, che era stata messa a punto già nella bozza di testo portata all’approvazione del Consiglio dei Ministri del 10 novembre.
Sono abilitati al rilascio del visto di conformità:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti nel registro dei revisori legali;
- gli iscritti, alla data del 30.9.93, nei ruoli di periti ed esperti, tenuti dalle Camere di commercio, per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria;
- dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32 del DLgs. 241/97 (CAF-dipendenti e CAF-imprese).
2. l’estensione dell’obbligo di attestazione, a cura di tecnici abilitati, di congruità delle spese (sino a oggi richiesta solo in relazione alle spese agevolate per interventi di efficienza energetica con ecobonus o superbonus e alle spese agevolate per altri tipi di interventi con superbonus) a tutte le spese agevolate che sono oggetto delle opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020. In altre parole, nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF al 50%, di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% e di riduzione del rischio sismico agevolate con il sismabonus 50-70-75-80-85%, l’attestazione di congruità delle spese, a cura di tecnici abilitati, rimane non necessaria se il beneficiario si avvale della “normale” detrazione in dichiarazione dei redditi, ma diviene necessaria se il beneficiario esercita le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
SUPERBONUS DEL 110% - ESTENSIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ
Per quanto riguardo il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, invece, il visto di conformità (già richiesto in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020) diventa obbligatorio anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, con l’eccezione delle dichiarazioni:
- precompilate presentate direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate;
- presentate tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
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