30 Giugno 2021
PROROGATI AL 20 LUGLIO I VERSAMENTI PER CONTRIBUENTI ISA E FORFETARI

PROROGATI AL 20 LUGLIO I VERSAMENTI PER CONTRIBUENTI ISA E FORFETARI

QUALI SONO LE NUOVE SCADENZE ?
Prorogato dal 30 giugno al 20 il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
Il rinvio del termine di versamento, senza corresponsione di interessi, è stato deciso per tener conto dell’impatto che l’emergenza COVID-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari.
I versamenti dovranno quindi essere effettuati entro il 20 luglio 2021, invece che entro il prossimo 30 giugno, senza alcuna maggiorazione.
Il DPCM dovrebbe prevedere il versamento dal 21 luglio al 20 agosto 2021, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

QUALI SONO I CONTRIBUENTI INTERESSATI ?
Per quanto riguarda i contribuenti interessati, come per lo scorso anno, la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
Il comunicato stampa prevede espressamente che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che applicano il regime forfetario (di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014). La proroga dovrebbe riguardare anche i contribuenti che:
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).
Il DPCM dovrebbe prevedere l’estensione della proroga anche ai soggetti che:
  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
QUALI VERSAMENTI SONO PROROGATI?
La proroga riguarda il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi. Oltre all’IRPEF e all’IRES, analogamente allo scorso anno, la proroga dovrebbe riguardare tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, quali le addizionali, la cedolare secca sulle locazioni, le imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d’impresa), l’IVIE e l’IVAFE, che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi.
I termini prorogati ai fini delle imposte sui redditi devono ritenersi estensibili anche al versamento del saldo IVA 2020, con le previste maggiorazioni, qualora non sia ancora stato effettuato.
Il DPCM dovrebbe estendere la proroga anche al versamento:
  • del saldo 2020 e dell’eventuale primo acconto 2021 dell’IRAP;
  • dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
Alle previste condizioni, la proroga deve ritenersi applicabile anche al versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni. Per quanto riguarda il versamento del primo acconto 2021, si ricorda che il termine è stato rinviato dall’INPS, a data da destinarsi, in relazione ai soggetti interessati dall’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2021, in attesa della conclusione dell’iter di emanazione del decreto interministeriale attuativo.
La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

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