26 Febbraio 2021
SUPERBONUS 110%
Nuovo termine per le comunicazioni di sconto in fattura e cessione del creditoI contribuenti che, nel corso dell’anno 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione degli interventi assoggettati al superbonus del 110% hanno la possibilità di scegliere tra lo sconto in fattura o la cessione del credito relativo alla detrazione, inviando all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione entro il termine del 31 marzo 2021, proroga comunicata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 22 febbraio 2021.
Con la citata proroga, l’Amministrazione finanziaria ha inteso concedere agli operatori un lasso temporale maggiore, così da consentire agli stessi la più agevole predisposizione e trasmissione delle comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020.
In proposito, con specifico riguardo all’individuazione del momento di sostenimento delle spese, si ricorda:
Con la citata proroga, l’Amministrazione finanziaria ha inteso concedere agli operatori un lasso temporale maggiore, così da consentire agli stessi la più agevole predisposizione e trasmissione delle comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020.
In proposito, con specifico riguardo all’individuazione del momento di sostenimento delle spese, si ricorda:
- se le spese sono state sostenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, ciò che rileverà non è il momento di avvio, di effettuazione o di ultimazione degli interventi, bensì il momento in cui è stato effettuato il pagamento della spesa;
- se le spese sono state sostenute nell’esercizio di impresa, ciò che rileverà è il momento in cui le spese possono considerarsi sostenute ai fini della determinazione del reddito di impresa, in base ai principi stabiliti dall’art. 109 del TUIR.
L’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici della stessa Agenzia da parte:
- dal beneficiario della detrazione, direttamente o tramite intermediari di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 322/98;
- dall’amministratore di condominio (o in assenza di tale figura da un condomino), direttamente o tramite intermediari di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 322/98;
- dal professionista abilitato che rilascia il visto di conformità in caso di interventi per i quali risulta possibile accedere al superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
Il mancato invio di tale comunicazione nei termini e con le modalità previsti rende l’opzione inefficace.
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