09 Gennaio 2018
ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI

ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI

APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 19%
Ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR, per le spese sanitarie sostenute dal contribuente spetta una detrazione dall’IRPEF lorda pari al 19%.
L’art. 5-quinquies del DL 148/2017 convertito, modificando tale disposizione, ha stabilito che la detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali.
Alimenti a fini medici speciali detraibili
Più specificatamente, la detrazione IRPEF spetta per gli alimenti a fini medici speciali che sono inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del DM 8.6.2001, con alcune eccezioni.
Come indicato sul sito del Ministero della Salute, si tratta di prodotti che sono volti al “trattamento dietetico di soggetti affetti da turbe, malattie o condizioni mediche che determinano una vulnerabilità nutrizionale, cioè l’impossibilità o la forte difficoltà ad alimentarsi utilizzando i comuni alimenti, inte­gratori alimentari compresi, per soddisfare il loro fabbisogno nutritivo”.
Alimenti esclusi dall’agevolazione
La detrazione non compete con riferimento alle spese sostenute per l’acquisto di:
  • prodotti destinati ai lattanti;
  • alimenti senza glutine (che rientrano nella sezione A2 del Registro nazionale), destinati ai celiaci.
Periodi d’imposta di applicazione della detrazione
La detrazione in esame si applica limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018.
In pratica, riguardando i soli soggetti IRPEF, la detrazione compete per:
  • l’anno 2017 (modelli 730/2018 e REDDITI 2018 PF);
  • l’anno 2018 (modelli 730/2019 e REDDITI 2019 PF).
Franchigia non detraibile
La detrazione IRPEF del 19% spetta solo per la parte delle spese sanitarie che eccede l’importo della franchigia di 129,11 euro.
In tale importo rientrano ora anche le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali.
Spese sanitarie sostenute per i familiari fiscalmente a carico
Le spese sanitarie di cui alla lett. c) dell’art. 15 co. 1 del TUIR sono detraibili anche se sono state sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. coniuge e figli), ai sensi del prece­dente art. 12 (art. 15 co. 2 primo periodo del TUIR).
Spese sanitarie sostenute per i familiari non fiscalmente a carico
L’art. 15 co. 2 secondo periodo del TUIR stabilisce invece che la detrazione per le spese sanitarie spetta anche per le spese sostenute nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico:
  • per la parte che non trova capienza nell’imposta da essi dovuta;
  • a condizione che si tratti di soggetti affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. “ticket”) e la detrazione “trasferita” sia relativa alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie.
In questo caso, l’ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19% è complessivamente di 6.197,48 euro e l’importo di tali spese deve essere indicato per intero senza ridurlo della franchigia di 129,11 euro.
Documentazione da possedere e conservare
La nuova norma non precisa quale documentazione di supporto debba essere posseduta e conservata al fine di beneficiare della detrazione del 19% per gli alimenti a fini medici speciali.
Sul punto si attendono chiarimenti ufficiali

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