09 Gennaio 2018
CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI “FUORI SEDE”
ESTENSIONE DELLA DETRAZIONE DEL 19%Ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. i-sexies) del TUIR, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 19% per i canoni di locazione, derivanti da contratti stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/98, sostenuti dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune diverso da quello di residenza (c.d. studenti “fuori sede”).
L’art. 20 co. 8-bis del DL 148/2017 convertito, modificando tale disposizione, ha stabilito che la suddetta detrazione d’imposta per canoni di locazione è estesa all’ipotesi in cui l’Università sia ubicata in un Comune distante da quello di residenza almeno 50 chilometri (invece che almeno 100 chilometri), a condizione che gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate.
L’art. 20 co. 8-bis del DL 148/2017 convertito, modificando tale disposizione, ha stabilito che la suddetta detrazione d’imposta per canoni di locazione è estesa all’ipotesi in cui l’Università sia ubicata in un Comune distante da quello di residenza almeno 50 chilometri (invece che almeno 100 chilometri), a condizione che gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate.
Ubicazione dell’Università
La detrazione del 19% in esame compete a condizione che l’Università sia ubicata in un Comune:
- diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica;
- distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri, distanza ridotta o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
Per beneficiare della detrazione viene eliminata, in relazione a tutti gli studenti, l’ulteriore condizione che l’Università debba essere ubicata in una Provincia diversa rispetto a quella di residenza dello studente.
Limite di importo
I canoni di locazione pagati sono detraibili al 19% per un importo massimo di 2.633,00 euro.
Limite di importo
I canoni di locazione pagati sono detraibili al 19% per un importo massimo di 2.633,00 euro.
Periodi d’imposta di applicazione delle modifiche alla detrazione
Le nuove disposizioni si applicano limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018.
In pratica, riguardando i soli soggetti IRPEF, la detrazione relativa alle suddette modifiche compete per:
Le nuove disposizioni si applicano limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018.
In pratica, riguardando i soli soggetti IRPEF, la detrazione relativa alle suddette modifiche compete per:
- l’anno 2017 (modelli 730/2018 e REDDITI 2018 PF);
- l’anno 2018 (modelli 730/2019 e REDDITI 2019 PF).
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