02 Aprile 2020
LA BANCA ANTICIPA LA CASSA INTEGRAZIONE
UN ANTICIPO DI 1.400 EURO PER CHI É IN ATTESA DELL’ASSEGNO DI CASSA INTEGRAZIONE CHE DOVRÀ EROGARE L’INPSUna convenzione siglata tra sindacati, imprese e l’Associazione bancaria italiana (ABI), disciplina il meccanismo che dà la possibilità di andare in banca e chiedere un’anticipazione rispetto ai tempi ordinari di versamento previsti per tutte le forme di integrazione salariale (cassa ordinaria, in deroga e assegno a carico del Fondo di integrazione salariale).
CONVENZIONE ANTICIPAZIONE INTEGRAZIONE SALARIALE.pdf
CONVENZIONE ANTICIPAZIONE INTEGRAZIONE SALARIALE.pdf
Per avviare il meccanismo il datore di lavoro deve fare richiesta della cassa integrazione per l’emergenza Covid-19, con la specifica di sospensione dal lavoro del dipendente a zero ore e domanda di pagamento diretto della CIG da parte dell’Inps.
Una volta che il datore di lavoro ha avviato la richiesta il lavoratore può recarsi in banca per compilare il modulo con la domanda per l’anticipazione dell’integrazione salariale:
MODULO ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIO EX COVID-19.pdf
MODULO ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA EX COVID-19.pdf
MODULO ANTICIPAZIONE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER ALTRE CAUSALI.pdf
I moduli sono chiari e richiedono di inserire i propri dati, autocertificare la propria condizione di lavoratore sospeso dal lavoro a zero ore e l’avvenuta richiesta da parte della propria azienda del trattamento di integrazione salariale.
La banca o l’istituto di credito deve avere aderito alla convenzione, nel caso non lo abbia fatto sarà necessario rivolgersi ad un’altra banca.
Una volta effettuata la domanda tramite modulo la banca può predisporre subito l’apertura di un conto con una linea di credito pari a 1.400 euro, oppure può riservarsi di effettuare un’istruttoria. L’impegno, ribadito anche nella convenzione, è d’altra parte che l’apertura del conto sia esente da costi e che l’eventuale istruttoria sul merito di credito sia molto veloce.
Se l’intera operazione procede in modo lineare il finanziamento di 1.400 euro si estingue nel momento in cui l’Inps versa il trattamento di integrazione salariale. In ogni caso l’apertura di credito di 1.400 euro ha una durata di sette mesi e non prevede garanzie.
Nel caso in cui l’Inps non accogliesse la domanda di CIG la banca potrebbe rivalersi sul lavoratore e richiedere l’estinzione del finanziamento. Se il lavoratore è inadempiente e non onora il debito la banca comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente e il datore di lavoro dovrà versare gli emolumenti spettanti al lavoratore (compresi TFR e anticipazioni) per estinguere il prestito.
Una volta che il datore di lavoro ha avviato la richiesta il lavoratore può recarsi in banca per compilare il modulo con la domanda per l’anticipazione dell’integrazione salariale:
MODULO ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIO EX COVID-19.pdf
MODULO ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA EX COVID-19.pdf
MODULO ANTICIPAZIONE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER ALTRE CAUSALI.pdf
I moduli sono chiari e richiedono di inserire i propri dati, autocertificare la propria condizione di lavoratore sospeso dal lavoro a zero ore e l’avvenuta richiesta da parte della propria azienda del trattamento di integrazione salariale.
La banca o l’istituto di credito deve avere aderito alla convenzione, nel caso non lo abbia fatto sarà necessario rivolgersi ad un’altra banca.
Una volta effettuata la domanda tramite modulo la banca può predisporre subito l’apertura di un conto con una linea di credito pari a 1.400 euro, oppure può riservarsi di effettuare un’istruttoria. L’impegno, ribadito anche nella convenzione, è d’altra parte che l’apertura del conto sia esente da costi e che l’eventuale istruttoria sul merito di credito sia molto veloce.
Se l’intera operazione procede in modo lineare il finanziamento di 1.400 euro si estingue nel momento in cui l’Inps versa il trattamento di integrazione salariale. In ogni caso l’apertura di credito di 1.400 euro ha una durata di sette mesi e non prevede garanzie.
Nel caso in cui l’Inps non accogliesse la domanda di CIG la banca potrebbe rivalersi sul lavoratore e richiedere l’estinzione del finanziamento. Se il lavoratore è inadempiente e non onora il debito la banca comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente e il datore di lavoro dovrà versare gli emolumenti spettanti al lavoratore (compresi TFR e anticipazioni) per estinguere il prestito.
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