03 Dicembre 2019
Richiedi il “DURC Fiscale” al tuo commercialista per evitare gli obblighi derivanti dalla nuova normativa sugli appalti!
Il Decreto fiscale (articolo 4 D.L. 124/2019) collegato alla legge di Bilancio è intervenuto, anche sulle modalità di versamento delle ritenute fiscali effettuate da imprese appaltatrici e subappaltatrici o alle quali è stato comunque affidato il compimento di un'opera o di un servizio.
Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione e allegando una certificazione dei seguenti requisiti posseduti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della suddetta scadenza:
Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione e allegando una certificazione dei seguenti requisiti posseduti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della suddetta scadenza:
- risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione (DURC fiscale).
In alternativa la norma obbliga al versamento delle ritenute fiscali, sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione. Il versamento delle ritenute deve essere effettuato dal committente sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato, su provvista mensile messa a disposizione dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici.
L’ambito applicativo non è limitato esclusivamente ai contratti di appalto, dovendo intendersi ricompresi nella locuzione utilizzata nel suddetto decreto anche i contratti non nominati, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l’assunzione di un obbligo di fare da parte dell’impresa appaltatrice.
L’ambito applicativo non è limitato esclusivamente ai contratti di appalto, dovendo intendersi ricompresi nella locuzione utilizzata nel suddetto decreto anche i contratti non nominati, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l’assunzione di un obbligo di fare da parte dell’impresa appaltatrice.
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