24 Aprile 2018
ACQUISTO DI CARBURANTI
DETRAZIONE IVA E DEDUCIBILITA' DELLA SPESALa legge di Bilancio 2018 con il Provvedimento 04/04/2018, n. 73203, ha chiarito quali sono i mezzi di pagamento idonei al fine della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo relativo all'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione da luglio 2018.
I diretti interessati del Provvedimento sopra citato sono i titolari di partita Iva, cioè imprenditori e professionisti, le cui spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura del 20% se ad uso promiscuo o 100% se esclusivo e che l’Iva relativa è detraibile nella misura del 40% se ad uso promiscuo o 100% se esclusivo.
I mezzi idonei di pagamento sono individuati in:
I diretti interessati del Provvedimento sopra citato sono i titolari di partita Iva, cioè imprenditori e professionisti, le cui spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura del 20% se ad uso promiscuo o 100% se esclusivo e che l’Iva relativa è detraibile nella misura del 40% se ad uso promiscuo o 100% se esclusivo.
I mezzi idonei di pagamento sono individuati in:
- assegni bancari e postali, circolari e non;
- vaglia cambiari e postali;
- addebiti diretti in c/c (rid);
- bonifici bancari e postali;
- bollettini postali;
- carte di debito, credito o prepagate;
- altri strumenti di pagamento elettronico che consentano l’addebito in c/c.
Pertanto, non è prevista la possibilità di avvalersi di denaro contante, come risulta dalla stampa dell’Agenzia del 04/04/2018.
Infine, i rivenditori di carburante per autotrazione in impianti stradali di distribuzione dovranno emettere fattura elettronica su richiesta del titolare di partita Iva, il quale dovrà esclusivamente ricevere questo tipo di fattura e pagare con i mezzi idonei di pagamento per poter detrarre l’Iva e dedurre il costo.
Non sono state introdotte novità per quanto riguarda l’acquirente persona fisica privata, perciò il rifornitore di carburante non dovrà emettere fattura elettronica.
Infine, i rivenditori di carburante per autotrazione in impianti stradali di distribuzione dovranno emettere fattura elettronica su richiesta del titolare di partita Iva, il quale dovrà esclusivamente ricevere questo tipo di fattura e pagare con i mezzi idonei di pagamento per poter detrarre l’Iva e dedurre il costo.
Non sono state introdotte novità per quanto riguarda l’acquirente persona fisica privata, perciò il rifornitore di carburante non dovrà emettere fattura elettronica.
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