27 Marzo 2018
CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE

CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE

In riferimento all’art. 1 co. 354 della L. 232/2016 al padre lavoratore è riconosciuto  per l’anno 2018, il diritto a:
  • Quattro giorni di congedo obbligatorio, da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia de minore (in casi di affidamento nazionale o internazionale);
  • Un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in sostituzione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre (comunicato Inps del 12/02/2018).
La domanda per fruire del congedo dovrà essere presentata solo per quei lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è effettuato direttamente dall’istituto.
Per i lavoratori dipendenti, le cui indennità sono anticipate dal datore di lavoro, questi potranno limitarsi alla sola comunicazione scritta al proprio titolare, che provvederà a comunicare all’Inps le giornate di congedo fruite.

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