10 Marzo 2018
LA TUA GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI PER GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO

LA TUA GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI PER GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO

PROROGA DELLE DETRAZIONI E NOVITA'
INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - PROROGA DELLA DETRAZIONE
È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobi­liare.
Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto art. 16-bis.
 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - PROROGA DETRAZIONI E MODIFICA DELLE ALIQUOTE
La detrazione IRPEF/IRES prevista per talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è prorogata, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018.
Aliquota ridotta al 50% per finestre e schermature solari
Per le spese sostenute dall’1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta nella misura del 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di:
  • finestre comprensive di infissi;
  • schermature solari (si ricorda che si intendono tali quelle di cui all’Allegato M al DLgs. 311/2006).
Aliquote rimodulate per gli impianti di climatizzazione invernale
Per le spese sostenute dall’1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta:
  • nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di clima­tizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811;
  • nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatiz­zazione invernale con:
    • impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811, e contestuale installazione di sistemi di termorego­lazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunica­zione della Commissione 2014/C 207/02;
    • con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore inte­grata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espres­samente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • nella misura del 65% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Sono esclusi dall’agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatiz­zazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.

Impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili
Sostituendo il co. 2-bis dell’art. 14 del DL 63/2013, viene stabilito che si applica la detrazione nella misura del 50%:
  • per le spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • fino a un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro.
Acquisto e posa di micro-cogeneratori
La detrazione IRPEF/IRES, nella misura del 65%, si applica alle spese docu­mentate e rimaste a carico del contribuente:
  • per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • sostenute dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
  • fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000,00 euro.
    Per poter fruire della detrazione i suddetti interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.
Ampliamento dei soggetti beneficiari della detrazione
Le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica spettano anche:
  • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residen­ziale pubblica.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI - MODIFICA DELLE ALIQUOTE DELLA DETRAZIONE
La detrazione IRPEF/IRES prevista per gli interventi di riqualificazione energetica si applica, generalmente nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
  • per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.;
  • oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (es. rifacimento centrale termica con installa­zione caldaia a condensazione, coibentazione tetto o cappotti in facciate, ecc.);
  • sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.
Riduzioni dell’aliquota per le spese sostenute dall’1.1.2018
Anche nel caso in cui gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condomi­niali, in alcuni casi la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dall’1.1.2018 (si veda quanto sopra indicato).
 
DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI CHE DETERMINANO UN RILEVANTE RISPARMIO ENERGETICO - LIMITE DI SPESA
Nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica riguardino le parti comuni degli edifici condominiali, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021, la detrazione spetta nella misura:
  • del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l’involucro dell’edificio “con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”;
  • del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione ener­getica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015.
Limite massimo di spesa
Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - CESSIONE DELLA DETRAZIONE
La leg­ge di bilancio 2018 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di ri­qua­lificazione energetica degli edifici possano essere cedute da tutti i contri­buen­ti, anche se gli interventi sono eseguiti sulle singole unità immobiliari.
Tipologie di interventi per i quali può essere ceduta la detrazione
A decorrere dall’1.1.2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute:
  • sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali;
  • sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari.
Soggetti che possono cedere la detrazione spettante
La cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ai predetti interventi, può essere effettuata:
  • dai soggetti che non sono tenuti al pagamento dell’IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all’art. 11 co. 2 e all’art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR (c.d. “incapienti”);
  • dalla generalità dei soggetti che possono beneficiare della detrazione in que­­stione.
Soggetti a cui è possibile cedere la detrazione
In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti pos­sono optare per la cessione del corrispondente credito:
  • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,
  • ovvero ad altri soggetti privati,
con la facoltà di successiva cessione del credito.
Soltanto i “soggetti incapienti” possono cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
 
DETRAZIONE PER LAVORI ANTISISMICI COMBINATI CON QUELLI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI
È prevista una nuova detrazione:
  • nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3,
  • in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal co. 2-quater dell’art. 14 del DL 63/2013 e dal co. 1-quinquies dell’art. 16 dello stesso decreto;
finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

Misura della detrazione
In tal caso, la detrazione spetta nella misura:
  • dell’80%, se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Ripartizione della detrazione
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Limite massimo di spesa
L’agevolazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
 
DETRAZIONE PER MISURE ANTISISMICHE E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STATICA - AMPLIAMENTO DEI SOGGETTI BENEFICIARI
Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies dell’art. 16 del DL 63/2013 spet­tano anche:
  • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro pro­prietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residen­ziale pubblica.
DETRAZIONE IRPEF PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (C.D. "BONUS MOBILI") - PROROGA
Viene prorogata alle spese sostenute nell’anno 2018 la detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), previsto dal co. 2 dell’art. 16 del DL 63/2013.
Per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2018, tuttavia, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dal­l’1.1.2017.
 
SISTEMAZIONE DI GIARDINI E TERRAZZI - NUOVA DETRAZIONE IRPEF (C.D. BONUS VERDE")
È possibile beneficiare della detrazione IRPEF, nella misura del 36%, per le spe­se sostenute nell’anno 2018 relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti:
  • la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra elencati.

Tipologie di immobili agevolati
Sono agevolati gli interventi di “sistemazione a verde” qualora siano effettuati:
  • su unità immobiliari ad uso abitativo;
  • sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.
Limite di spesa e ripartizione della detrazione
La nuova detrazione:
  • è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare;
  • deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sosteni­mento delle spese e in quelli successivi.

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