07 Aprile 2025
SUPERBONUS E CATASTO

SUPERBONUS E CATASTO

Oltre diecimila lettere dell'Agenzia delle Entrate in partenza
Con il Provvedimento n. 38133 del 7 febbraio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi 86 e 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ovvero le regole per le comunicazioni da inviare ai contribuenti intestatari catastali di immobili oggetto degli interventi agevolati con superbonus, in caso di mancata presentazione della dichiarazione per la variazione della rendita catastale di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.

L'aggiornamento della rendita catastale è obbligatorio in caso di interventi che modificano la volumetria, il numero di vani o aumentano il valore dell'immobile di almeno il 15%. Interventi minori, come la sostituzione degli infissi, non richiedono aggiornamenti catastali, a meno che non comportino un incremento significativo della rendita.

Le comunicazioni avverranno con l’invio di lettere di compliance, partendo dai casi più evidenti, cioè quelli nei quali la rendita catastale è pari a zero, attuando verifiche incrociate sui nominativi di chi ha effettuato comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura a partire dal 2020. 

Si tratta, dunque, di una attività di controllo che l’Agenzia delle Entrate effettua, rendendo disponibili al contribuente le informazioni presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso.

La comunicazione inviata ai contribuenti riporterà i seguenti dati:
  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica;
  • invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.
Le comunicazioni sono inviate tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno e rese disponibili nel cassetto fiscale del contribuente.
Il destinatario della comunicazione potrà fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia, sulla base dei quali non si rende obbligatoria la presentazione della dichiarazione di variazione catastale o potrà regolarizzare la sua posizione presentando la dichiarazione di variazione al catasto (art. 1, c. 1 e 2 D.M. 19 aprile 1994, n. 701) ottenendo una riduzione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia (art. 31 R.D. n. 652/1939) e la possibilità di applicare il ravvedimento operoso con un sensibile abbattimento delle sanzioni in ragione del tempo trascorso tra il momento in cui è stata commessa la violazione e quello nel quale ci si ravvede.

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