L’INPS, con la circolare n. 60/2025, ha illustrato gli elementi di cui tenere conto per la determinazione, alla luce della legge di bilancio 2025, del contributo per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (c.d. bonus asilo nido o contributo asilo nido) o per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. contributo forme di supporto presso la propria abitazione).
Con l’indicata circolare, l’INPS ha poi riepilogato i requisiti di accesso e fornito le istruzioni per presentare le domande a decorrere dall’anno 2025, sebbene occorra attendere un ulteriore messaggio dell’Istituto con cui verrà comunicata la data di apertura del relativo servizio di presentazione. In ogni caso, il termine per la presentazione delle domande, in cui il richiedente deve precisare la tipologia di contributo che intende fruire, è il 31 dicembre 2025.
Con specifico riferimento al contributo asilo nido, si ricorda che la prestazione spetta per ciascun figlio di età inferiore ai 3 anni; se poi il minore compia i 3 anni d’età nel corso dell’anno di riferimento della domanda, sarà possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto.
Nella domanda per il bonus asilo nido devono essere indicate le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2025, fino a un massimo di 11 mensilità, oltre al codice fiscale/partita IVA e alla denominazione della struttura educativa e, per le strutture private, agli estremi dell’autorizzazione allo svolgimento del servizio educativo per bambini da 0 a 3 anni.
Ai fini della prenotazione delle risorse per il pagamento di tutte le mensilità indicate, è necessario allegare la documentazione comprovante il pagamento di almeno una retta relativa a uno dei mesi per i quali si richiede il contributo, potendo la documentazione relativa al pagamento delle ulteriori rette essere allegata successivamente (nel caso dei soli asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, per la prenotazione delle risorse è possibile allegare la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino).
Per il contributo forme di supporto presso la propria abitazione, invece, per prenotare le risorse si deve allegare un’attestazione rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari, per l’intero anno, l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.
La domanda deve essere presentata, per il bonus asilo nido, dal genitore/affidatario che ne sostiene l’onere, per il contributo forme di supporto presso la propria abitazione, dal genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale la prestazione è richiesta.
Il contributo massimo erogabile per il bonus asilo nido, specifica l’Istituto, è determinato in base al valore dell’ISEE minorenni in corso di validità, nel mese precedente a quello a cui si riferisce la mensilità e nei limiti del contributo mensile massimo erogabile, fermo restando eventuali attività di conguaglio conseguenti alle variazioni intervenute nell’ISEE con effetto retroattivo. Il contributo forme di supporto presso la propria abitazione è invece erogato in un’unica soluzione e ai fini della misura si considera l’ISEE minorenni valido alla data di protocollazione della domanda.
Quanto alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 e, quindi, all’importo spettante, per effetto dell’art. 1 comma 210 della L. 207/2024 dal 1° gennaio 2025 l’incremento del bonus introdotto con la legge di bilancio 2024 pari a 2.100 euro – per complessivi 3.600 euro – è riconosciuto per i nati dal 1° gennaio 2024 in nuclei con ISEE minore o uguale a 40.000 euro, a prescindere dalla presenza nel nucleo di un altro figlio di età inferiore a 10 anni; il bonus resta fermo a 1.500 euro se l’ISEE minorenni è superiore a 40.000 euro o non presente, difforme, discordante, non calcolabile (cfr. messaggio INPS n. 1024/2024; si veda “Dal 2025 bonus nido più alto” del 13 novembre 2024).
Per i nati prima del 1° gennaio 2024, l’importo del contributo per il 2025 è invece pari a: 3.000 euro (n. 10 rate da 272,73 euro, n. 1 da 272,70 euro) con ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro; 2.500 euro (n. 10 rate da 227,27 euro, n. 1 da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 fino a 40.000 euro; 1.500 euro (n. 10 rate da 136,37 euro, n. 1 da 136,30 euro) con ISEE minorenni oltre 40.000 euro, assenza di ISEE minorenni, o con ISEE difforme, discordante o non calcolabile.
Si ricorda poi che per effetto dell’art. 1 comma 209 della legge di bilancio 2025, ai fini della verifica del requisito economico per la definizione dell’importo del contributo, nella determinazione dell’ISEE minorenni è neutralizzato l’importo erogato a titolo di assegno unico e universale; l’INPS precisa che ai fini della neutralizzazione occorre tenere conto del parametro della scala di equivalenza utilizzato per il calcolo dell’ISEE.
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