04 Marzo 2025
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

RIAMMISSIONE IN CASO DI DECADENZA
Con i co. 1-2 dell’art. 3-bis del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, è stata prevista una riammissione alla “rottamazione dei ruoli” introdotta dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), riservata ai soggetti che avevano presentato la relativa domanda entro il 30.6.2023 e che, al 31.12.2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.
Rientravano nella rottamazione, salve le esclusioni di legge (ad esempio dazi doganali e IVA all’importazione), i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022.
Non si tratta di una nuova rottamazione dei ruoli né di un ampliamento della rottamazione originaria, pertanto la riammissione non può riguardare:
  • carichi che, sebbene potessero rientrare nella rottamazione, non erano stati inclusi nella relativa domanda;
  • carichi che non potevano rientrare nella domanda originaria, ad esempio in quanto consegnati oltre il 30.6.2022.
2.1 AMBITO APPLICATIVO
La legge parla di debitori decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate al 31.12.2024, quindi ne dovrebbe derivare che:
  • non sono riammessi i debitori che non hanno avuto accesso alla rottamazione per trasmissione della domanda oltre il 30.6.2023;
  • sono riammessi i debitori che per le rate in scadenza sino al 31.12.2024 sono decaduti per tardivo, insufficiente od omesso pagamento di una o più rate (anche, eventualmente, di tutte le rate);
  • la riammissione non riguarda i debitori che hanno pagato tardivamente le rate, ma senza sforare il limite di tolleranza dei 5 giorni;
  • la riammissione non riguarda altresì i debitori che hanno pagato puntualmente le rate;
I debitori che, in costanza dei requisiti di legge, beneficiano della riammissione, dovranno presentare domanda entro il 30.4.2025 con i modelli che verranno approvati dall’Agente della riscossione, utilizzando i nuovi bollettini di pagamento.

2.2 BENEFICI
Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:
  • di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
  • di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA);
  • degli interessi di mora applicati dall’Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
  • degli aggi di riscossione.
Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada vengono meno gli interessi e le maggiorazioni di legge, ma non le sanzioni.

2.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIAMMISSIONE
Il procedimento di riammissione inizia con la domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il 30.4.2025, con cui si indica la volontà di definire i ruoli indicati, di pagare in unica soluzione o a rate e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.
La domanda di riammissione non deve necessariamente riguardare tutti i carichi oggetto della domanda presentata entro il 30.6.2023.
La domanda di riammissione va presentata anche se nulla è dovuto, ad esempio in quanto le rate sono state pagate ma tardivamente oltre i 5 giorni di tolleranza.

2.4 EFFETTI DELLA DOMANDA DI RIAMMISSIONE
Una volta presentata la domanda di riammissione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi di beni mobili e ipoteche.
Rimangono i fermi e le ipoteche adottati alla data della domanda; pertanto, se fosse stata iscritta l’ipoteca prima della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione. Non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari già avviate, salvo ci sia stato un incanto con esito positivo.
Vi sono anche effetti sul c.d. “blocco dei pagamenti” delle Pubbliche Amministrazioni, quindi si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che, ordinariamente, sono bloccati in presenza di ruoli e se di importo pari o superiore a 5.000,00 euro.
La presentazione della domanda dovrebbe consentire il rilascio del DURC.

2.5 COMUNICAZIONE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
A seguito della domanda di riammissione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore, entro il 30.6.2025, l’ammontare delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.

2.6 VERSAMENTO DEGLI IMPORTI
Il carico potrà essere dilazionato in 10 rate di pari ammontare scadenti:
  • le prime due il 31.7.2025 e il 30.11.2025;
  • le successive il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027.
È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2025.
I versamenti possono avvenire:
  • mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • tramite domiciliazione bancaria;
  • oppure presso gli uffici dell’Agente della Riscossione.
Divieto di compensazione
È in ogni caso esclusa la compensazione degli importi dovuti con crediti disponibili.

Interessi da rateizzazione
Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.11.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

2.7 SOMME PAGATE IN PRECEDENZA
In nessun caso il contribuente ha diritto al rimborso delle somme già pagate. Quanto corrisposto a titolo di capitale e rimborso delle spese di esecuzione, va scomputato dalle somme dovute.

2.8 DECADENZA DALLA ROTTAMAZIONE
La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.
Tuttavia, il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.

Dilazione delle somme residue
In caso di decadenza dalla rottamazione sembra possibile presentare una domanda di dilazione delle somme residue, salvo che il debitore sia ormai decaduto dalla dilazione prima di accedere alla rottamazione.

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