02 Ottobre 2024
PATENTE A CREDITI PER I SOGGETTI OPERANTI NEI CANTIERI

PATENTE A CREDITI PER I SOGGETTI OPERANTI NEI CANTIERI

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 il Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 recante “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.
Il Decreto n. 132/2024, in vigore a far data dal 1° ottobre 2024, definisce il sistema della patente a crediti edilizia (c.d. “patente a punti”) che rappresenta il nuovo sistema di verifica e controllo della conformità ai requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e si basa sull’articolo 27 del D.Lgs. 81/08, che disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

L’obbligo di possesso della patente riguarda non solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri.
Sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.


La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al responsabile legale dell’impresa o al lavoratore autonomo che ne faccia richiesta, subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
  • Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIA);
  • Adempimento degli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo 81/08 per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro;
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove richiesto dalla normativa vigente;
  • Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  • Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ove previsto.
Se, a seguito di controlli successivi al rilascio della patente, vengono accertate dichiarazioni non veritiere riguardanti uno o più requisiti, la patente può essere revocata. In tal caso, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente solo dopo 12 mesi dalla revoca.

MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO DELLA PATENTE A CREDITI
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri con una dotazione pari a superiore a 15 crediti.
La patente subisce decurtazione correlate alle violazioni compiute dalle imprese, risultanti dagli accertamenti e dai conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro (più è grave la violazione e maggiore sarà la decurtazione del punteggio).
Una dotazione inferiore a 15 crediti della patente, non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI
La patente è gestita totalmente in modalità telematica direttamente dall’Ispettorato, al quale deve essere formulata la richiesta di rilascio, mediante portale con accesso SPID, operativo già dal 1° Ottobre 2024, data di entrata in vigore della nuova normativa.

SANZIONI
Lavorare senza la patente o con un punteggio inferiore ai 15 punti nella patente comporta sanzioni che partono da un minimo di 6.000 euro e l’impossibilità di partecipare a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

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