27 Ottobre 2023
PER IL 2024 SOGLIA BASE DEI FRINGE BENEFIT A 1.000 EURO
Il Ddl. di bilancio dovrebbe contenere tale disposizione e un ulteriore incremento a 2.000 euro per i dipendenti con figli a caricoNel Ddl. bilancio 2024, approvato lo scorso 16 ottobre dal Consiglio dei Ministri, sarebbe previsto l’incremento, per il 2024, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 1.000 per tutti i dipendenti, con un ulteriore incremento fino a 2.000 euro per i soli dipendenti con figli a carico.
Fermo restando che l’art. 5 comma 1 lettera e) della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) prevede l’intenzione di procedere a una revisione della disciplina dei fringe benefit, allo stato attuale, a norma dell’art. 51 comma 1 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”). I beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro vengono individuati con il termine fringe benefit dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.
Il comma 3 (terzo periodo, prima parte) dell’art. 51 del TUIR stabilisce, tuttavia, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta. Il superamento di quest’ultimo importo comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente il citato limite.
Per il 2023, l’art. 40 del DL 48/2023 ha incrementato il suddetto limite a 3.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, includendo tra i fringe benefit concessi a tali lavoratori anche le utenze domestiche, generando quindi un doppio binario per la determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione ai fringe benefit 2023.
Stando alle bozze circolate nel Ddl. di bilancio 2024 sarebbe ora previsto che, limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto disposto dall’art. 51 comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti.
Pertanto, per il solo 2024, il limite di non imponibilità “ordinario” di 258,23 euro salirebbe a 1.000 euro per tutti i dipendenti. Una conferma sembrerebbe essere contenuta nel comunicato stampa del Governo del 16 ottobre scorso.
Sono esempi di fringe benefit, che rientrano nella suddetta soglia, le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, i prestiti ai dipendenti, i fabbricati in uso ai dipendenti, gli smartphone e i computer concessi in uso promiscuo, gli omaggi natalizi, nonché i buoni spesa e i buoni carburante.
Sono invece esclusi i buoni pasto, anche in caso di superamento dei limiti di esenzione previsti (4 o 8 euro per i buoni elettronici).
Una rilevante novità riguarda la circostanza che nella soglia, secondo quanto si legge nella bozza del Ddl. di bilancio 2024, sarebbe possibile considerare anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:
Fermo restando che l’art. 5 comma 1 lettera e) della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) prevede l’intenzione di procedere a una revisione della disciplina dei fringe benefit, allo stato attuale, a norma dell’art. 51 comma 1 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”). I beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro vengono individuati con il termine fringe benefit dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.
Il comma 3 (terzo periodo, prima parte) dell’art. 51 del TUIR stabilisce, tuttavia, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta. Il superamento di quest’ultimo importo comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente il citato limite.
Per il 2023, l’art. 40 del DL 48/2023 ha incrementato il suddetto limite a 3.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, includendo tra i fringe benefit concessi a tali lavoratori anche le utenze domestiche, generando quindi un doppio binario per la determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione ai fringe benefit 2023.
Stando alle bozze circolate nel Ddl. di bilancio 2024 sarebbe ora previsto che, limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto disposto dall’art. 51 comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti.
Pertanto, per il solo 2024, il limite di non imponibilità “ordinario” di 258,23 euro salirebbe a 1.000 euro per tutti i dipendenti. Una conferma sembrerebbe essere contenuta nel comunicato stampa del Governo del 16 ottobre scorso.
Sono esempi di fringe benefit, che rientrano nella suddetta soglia, le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, i prestiti ai dipendenti, i fabbricati in uso ai dipendenti, gli smartphone e i computer concessi in uso promiscuo, gli omaggi natalizi, nonché i buoni spesa e i buoni carburante.
Sono invece esclusi i buoni pasto, anche in caso di superamento dei limiti di esenzione previsti (4 o 8 euro per i buoni elettronici).
Una rilevante novità riguarda la circostanza che nella soglia, secondo quanto si legge nella bozza del Ddl. di bilancio 2024, sarebbe possibile considerare anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
La disposizione del Ddl. di bilancio dovrebbe prevedere inoltre che il suddetto limite sia elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12 comma 2 del TUIR (vale a dire i lavoratori con figli fiscalmente a carico).
Analogamente alla disposizione prevista per il 2023, anche per l’incremento 2024:
- i datori di lavoro provvedono all’attuazione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti;
- il limite di 2.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
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