10 Luglio 2023
LA RIFORMA DELLO SPORT
Le novità operative dall’1.7.2023Dall’1.7.2023 è diventata operativa la gran parte delle disposizioni di uno dei decreti attuativi della Riforma dello sport, il DLgs. 28.2.2021 n. 36. Le novità introdotte dal decreto sono particolarmente rilevanti per il modo sportivo, interessando soprattutto:
- l’inquadramento civilistico degli enti sportivi professionistici e dilettantistici;
- la nuova disciplina del lavoro sportivo, anche sotto il profilo tributario.
A fronte di ciò, gli enti sono tenuti ad adeguare alla nuova disciplina:
- i propri statuti;
- i rapporti che intrattengono con le diverse figure professionali che lavorano o collaborano con l’ente.
PROFILI CIVILISTICI
Prima della Riforma dello sport, i requisiti per la costituzione di un’associazione o di una società sportiva dilettantistica erano contenuti nell’art. 90 della L. 289/2002. Numerose disposizioni di tale articolo sono state abrogate e trasferite, con alcune modifiche, nel DLgs. 36/2021.
Prima della Riforma dello sport, i requisiti per la costituzione di un’associazione o di una società sportiva dilettantistica erano contenuti nell’art. 90 della L. 289/2002. Numerose disposizioni di tale articolo sono state abrogate e trasferite, con alcune modifiche, nel DLgs. 36/2021.
REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
L’applicazione della disciplina di favore riservata agli enti sportivi dilettantistici, anche e soprattutto per quanto attiene ai profili tributari, è legata alla presenza di due condizioni:
L’applicazione della disciplina di favore riservata agli enti sportivi dilettantistici, anche e soprattutto per quanto attiene ai profili tributari, è legata alla presenza di due condizioni:
- il riconoscimento ai fini sportivi dell’attività svolta;
- la certificazione dell’effettiva natura dilettantistica.
La Riforma dello sport interviene sensibilmente in materia, agendo su due direttrici:
- da un lato, viene previsto che le associazioni e le società sportive dilettantistiche ottengono il riconoscimento ai fini sportivi direttamente da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate o degli Enti di promozione sportiva (art. 10 del DLgs. 36/2021);
- dall’altro lato, la certificazione dell’effettiva natura dilettantistica dell’ente sportivo avviene attraverso l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), tenuto presso il Dipartimento per lo sport e operativo dal 31.8.2022; il nuovo Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro tenuto presso il CONI.
L’iscrizione nel Registro consentirà anche di ottenere la personalità giuridica con modalità semplificate, quando saranno emanate le relative disposizioni attuative.
Il Registro è ospitato su una piattaforma dedicata, raggiungibile dal sito web “registro.sportesalute.eu”.
LAVORO SPORTIVO - PROFILI CIVILISTICI
La Riforma dello sport interviene sensibilmente anche sulla disciplina relativa ai rapporti di lavoro sportivo; la situazione anteriore alla riforma si presentava infatti priva di regole unitarie.
Il DLgs. 36/2021 detta una disciplina organica in materia, dal punto di vista civilistico, fiscale e previdenziale.
Le principali novità in ambito lavoristico riguardano:
Il Registro è ospitato su una piattaforma dedicata, raggiungibile dal sito web “registro.sportesalute.eu”.
LAVORO SPORTIVO - PROFILI CIVILISTICI
La Riforma dello sport interviene sensibilmente anche sulla disciplina relativa ai rapporti di lavoro sportivo; la situazione anteriore alla riforma si presentava infatti priva di regole unitarie.
Il DLgs. 36/2021 detta una disciplina organica in materia, dal punto di vista civilistico, fiscale e previdenziale.
Le principali novità in ambito lavoristico riguardano:
- la definizione di “lavoratore sportivo” e la disciplina dei rapporti di lavoro;
- le tipologie di lavoro sportivo (subordinato e autonomo) nei settori professionistici e nell’area del dilettantismo;
- il volontariato nell’ambito delle prestazioni sportive;
- la definizione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.
LAVORO SPORTIVO - PROFILI PREVIDENZIALI
I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano l’attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS.
A decorrere dall’1.7.2023, tale Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del DLgs. 30.4.97 n. 166 (recante la definizione del regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo - Enpals, Ente confluito nell’INPS dal 2012).
Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c., operanti nei settori professionistici.
LAVORO SPORTIVO - PROFILI ASSICURATIVI INAIL
L’obbligo assicurativo presso l’INAIL è previsto:
I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano l’attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS.
A decorrere dall’1.7.2023, tale Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del DLgs. 30.4.97 n. 166 (recante la definizione del regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo - Enpals, Ente confluito nell’INPS dal 2012).
Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c., operanti nei settori professionistici.
LAVORO SPORTIVO - PROFILI ASSICURATIVI INAIL
L’obbligo assicurativo presso l’INAIL è previsto:
- per i lavoratori subordinati sportivi, anche qualora sussistano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze assicurative;
- per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- per gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari.
COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI
L’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche e degli altri organismi sportivi può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative (art. 37 del DLgs. 36/2021).
Si tratta, in linea generale, delle attività svolte dal personale addetto alla segreteria, al tesseramento, alla contabilità e agli altri adempimenti amministrativi dell’ente. Tali mansioni non sono qualificabili come sportive o funzionali all’attività sportiva in senso stretto ed i lavoratori non sono qualificabili come “lavoratori sportivi”.
Per le mansioni predette, l’instaurazione di un rapporto di collaborazione “può” avvenire “ricorrendone i presupposti”. La norma lascerebbe quindi spazio anche ad altre tipologie contrattuali (ad esempio il lavoro subordinato).
TRATTAMENTO FISCALE DEL LAVORO SPORTIVO
Nell’ambito della riforma del lavoro sportivo, il DLgs. 36/2021 modifica, a decorrere dall’1.7.2023, alcune disposizioni del TUIR. In particolare:
L’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche e degli altri organismi sportivi può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative (art. 37 del DLgs. 36/2021).
Si tratta, in linea generale, delle attività svolte dal personale addetto alla segreteria, al tesseramento, alla contabilità e agli altri adempimenti amministrativi dell’ente. Tali mansioni non sono qualificabili come sportive o funzionali all’attività sportiva in senso stretto ed i lavoratori non sono qualificabili come “lavoratori sportivi”.
Per le mansioni predette, l’instaurazione di un rapporto di collaborazione “può” avvenire “ricorrendone i presupposti”. La norma lascerebbe quindi spazio anche ad altre tipologie contrattuali (ad esempio il lavoro subordinato).
TRATTAMENTO FISCALE DEL LAVORO SPORTIVO
Nell’ambito della riforma del lavoro sportivo, il DLgs. 36/2021 modifica, a decorrere dall’1.7.2023, alcune disposizioni del TUIR. In particolare:
- è abrogata la parte dell’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, relativa all’inquadramento tra i redditi diversi dei compensi percepiti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e da rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale non professionali;
- è soppresso il co. 3 dell’art. 53 del TUIR, che regolava il trattamento dei redditi degli sportivi professionisti derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo ex L. 91/81 (legge che viene parimenti soppressa);
- è introdotta la nuova lett. a) all’art. 53 co. 2 del TUIR, che inquadra tra i redditi di lavoro autonomo non professionali quelli derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa.
A fronte della parziale abrogazione del citato art. 67 del TUIR, a decorrere dall’1.7.2023, i rapporti finora assoggettati a tale disciplina devono essere inquadrati nelle diverse categorie definite dal DLgs. 36/2021 (lavoro subordinato o lavoro autonomo), con conseguente modifica del regime fiscale.
Soglia di esenzione fiscale fino a 15.000,00 euro
Per il lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, viene prevista una soglia di esenzione fino all’importo complessivo annuo di 15.000,00 euro (art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021).
L’agevolazione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.
Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di 15.000,00 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. Oltre l’importo di 15.000,00 euro si applicheranno le regole ordinarie in tema di ritenute fiscali erariali e di addizionali IRPEF regionale e comunale.
Soglia di esenzione fiscale fino a 15.000,00 euro
Per il lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, viene prevista una soglia di esenzione fino all’importo complessivo annuo di 15.000,00 euro (art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021).
L’agevolazione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.
Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di 15.000,00 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. Oltre l’importo di 15.000,00 euro si applicheranno le regole ordinarie in tema di ritenute fiscali erariali e di addizionali IRPEF regionale e comunale.
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