07 Giugno 2023
DECRETO ALLUVIONI

DECRETO ALLUVIONI

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1.06.2023, n. 127, serie generale, il D.L. 1.06.2023 n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1.05.2023”, in vigore dal 2.06.2023
Le disposizioni si applicano ai soggetti che, alla data del 1.05.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto.
Nei confronti dei citati soggetti sono sospesi:
  • i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1.05.2023 al 31.08.2023 (come, per esempio, l’Iva mensile/trimestrale e la prima rata Imu).
  • i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  • i versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 Dpr 600/1973 (lavoro dipendente e assimilato), e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'Irpef, operate in qualità di sostituti d'imposta.
  • i versamenti, tributari e non, derivanti da:
    • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
    • avvisi di accertamento e di addebito Inps esecutivi (artt. 29 e 30 D.L. 78/2010);
    • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane per la riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’Iva all’importazione (art. 9, cc. da 3-bis a 3-sexies D.L. 16/2012);
    • atti di ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari della riscossione;
    • atti esecutivi emessi dagli enti locali (art. 1, c. 792 L. 160/2019).
  • i termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 1.05.2023 al 31.08.2023 (come, per esempio, l’invio delle Lipe e dei modelli Intra).
  • i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.
Conseguentemente, nel medesimo periodo, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20.11.2023.
I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli avvisi di accertamento ex art. 29 D.L. 78/2010 e gli atti di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle dogane ex art. 9, cc. da 3-bis a 3-sexies D.L. 16/2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti di avviso di addebito esecutivi Inps ex art. 30 D.L. 78/2010, sospesi, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.
I termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'art. 1, c. 792 L. 160/2019, non ancora affidati, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.
Le disposizioni si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'art. 1, cc. da 153 a 158 e da 166 a 226 L. 197/2022, che scadono nel periodo dal 1.05.2023 al 31.08.2023. Si tratta, pertanto, delle scadenze relative alla definizione degli avvisi bonari e degli atti di accertamento nonché alla regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate dovute per le conciliazioni ex artt. 48 e 48bis D.Lgs. 546/1992, per l’accertamento con adesione, acquiescenza degli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e reclamo/mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992.
Relativamente ai medesimi, sono prorogati di 3 mesi i termini e le scadenze previsti dalla rottamazione-quater (art. 1, cc. 232, 233, 235, 237, 241, 243, lett. a), e 250 L. 197/2022.
Pertanto, slitta:
  • dal 30.06.2023 al 30.09.2023 il termine di presentazione della domanda di adesione alla definizione;
  • dal 30.09.2023 al 31.12.2023 il termine entro il quale l’Agente della riscossione comunica l’esito della domanda;
  • dal 31.10.2023 al 31.01.2024 il termine per il versamento in unica soluzione (o prima rata) delle somme dovute e dal 30.11.2023 al 29.02.2024 il termine di versamento della seconda rata;
  • il piano rateale delle rate successive, con interessi dovuti dal 1.02.2024 (anziché dal 1.11.2023);
  • dal 31.10.2023 al 31.01.2024 la data dalla quale sono revocate le dilazioni sospese derivanti da precedenti dilazioni in essere alla presentazione della domanda.
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, la detrazione del 110% di cui all'art. 119, c. 8-bis, 2° periodo D.L. 34/2020, n. 34, è estesa alle spese sostenute fino al 31.12.2023.

Per il periodo dal 1.05.2023 al 31.08.2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1.05.2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1.05.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del CdM 4.05.2023, 23.05.2023 e 25.05.2023, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. L'indennità è riconosciuta ed erogata dall'Inps, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'Inps non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame.

Per le società e le imprese che, alla data del 1.05.2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi dal 1.05.2023 e sino al 30.06.2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:
  • i versamenti riferiti al diritto annuale dovuto alla Camera di commercio;
  • gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30.06.2023 (per esempio, approvazione del bilancio entro 180 giorni);
  • il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
Gli eventi alluvionali che hanno colpito tali imprese sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 1218 c.c., che esenta da responsabilità per inadempimenti contrattuali, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
Per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1.05.2023 e fino al 31.07.2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa (per esempio, deposito del bilancio).
I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.

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