05 Aprile 2023
CREDITI D’IMPOSTA PER ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

CREDITI D’IMPOSTA PER ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

PROROGA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2023
L’art. 4 del DL 34/2023 riconosce i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale anche per il secondo trimestre 2023 (mesi di aprile, maggio e giugno 2023), ma con una riduzione delle misure.

MISURA DEI CREDITI D’IMPOSTA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2023
Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d’imposta sono riconosciuti in misura pari al:
  • 20% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;
  • 10% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.
MODALITÀ DI UTILIZZO
I suddetti crediti d’imposta:
  • sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023, senza applicazione dei limiti annui ai crediti compensabili;
  • sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno comunque essere utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.
REGIME FISCALE
I crediti d’imposta in esame:
  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.
  • non rilevavo ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

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